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ANAC SU CONSORZI STABILI, REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E CUMULO ALLA RINFUSA

Le recenti modifiche al Codice hanno inciso in profondità sulla disciplina dei consorzi stabili, mettendo in discussione alcuni meccanismi applicativi che per anni erano stati considerati acquisiti. Tra questi, il più rilevante è senza dubbio il principio del cosiddetto cumulo alla rinfusa, che consentiva al consorzio di spendere in gara, in modo indifferenziato, le qualificazioni possedute dalle singole consorziate, indipendentemente da chi fosse concretamente incaricato dell’esecuzione dei lavori.

Nel sistema previgente, la giurisprudenza aveva stabilizzato un modello nel quale il consorzio stabile operava come una sorta di “centro di imputazione” unitario dei requisiti, potendo sommare le attestazioni SOA delle imprese aderenti, anche non designate come esecutrici. La consorziata incaricata dei lavori, quindi, non doveva necessariamente essere qualificata in proprio, poiché il cumulo veniva letto come una particolare forma di avvalimento legale.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024, che ha modificato l’art. 67 del Codice, questo impianto è stato profondamente rivisto. Il legislatore ha spostato il baricentro del sistema dal consorzio in quanto tale al soggetto che realizza materialmente le prestazioni, introducendo una distinzione netta tra l’ipotesi in cui il consorzio esegua i lavori con la propria struttura e quella in cui, invece, affidi l’esecuzione a una o più consorziate indicate in gara. In quest’ultimo caso, la designazione non ha natura di subappalto, ma incide direttamente sulla verifica dei requisiti di partecipazione.

Il caso esaminato da ANAC e i criteri di imputazione dei requisiti

In questo nuovo contesto si inserisce il parere di precontenzioso ANAC n. 482 del 10 dicembre 2025, che trae origine dall’esclusione di un RTI al cui interno figurava un consorzio stabile. Quest’ultimo aveva indicato una propria consorziata come impresa esecutrice, ma la stazione appaltante aveva rilevato che tale soggetto non era in possesso della qualificazione richiesta per la categoria prevalente, disponendo per questo motivo l’estromissione del concorrente, nonostante il consorzio fosse, in astratto, pienamente qualificato.

L’operatore economico aveva contestato la decisione, sostenendo che la consorziata non sarebbe stata necessariamente destinataria dell’intera esecuzione e che il consorzio avrebbe potuto svolgere direttamente le lavorazioni per le quali risultava qualificato. Inoltre, veniva lamentata la mancata attivazione del soccorso istruttorio.

ANAC, muovendo dal nuovo assetto normativo e richiamando anche il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato del 27 novembre 2024, ha chiarito che il cumulo alla rinfusa non opera più in modo generalizzato. Se il consorzio esegue i lavori in proprio, resta possibile utilizzare cumulativamente i requisiti. Se, invece, l’esecuzione è affidata a consorziate indicate in sede di offerta, sono queste ultime a dover essere qualificate direttamente per le categorie e le classifiche richieste. In caso contrario, l’unica via percorribile è il ricorso a un avvalimento ordinario, formalizzato secondo l’art. 104 del Codice, non essendo più ammesso alcun meccanismo di “prestito” automatico dei requisiti.

Le conseguenze operative: offerta vincolata e limiti al soccorso istruttorio

Sul versante procedurale, l’Autorità ha inoltre escluso che il soccorso istruttorio potesse essere utilizzato per rimediare a una carenza strutturale di qualificazione o per ridefinire, a posteriori, l’assetto esecutivo dell’appalto. Tale strumento, infatti, può servire solo a sanare irregolarità formali o carenze documentali, ma non può legittimare una modifica sostanziale dell’offerta, che finirebbe per violare i principi di par condicio, immodificabilità dell’offerta e autoresponsabilità.

Da ciò discende la legittimità dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante: la consorziata designata non era qualificata e il consorzio non aveva predisposto, già in sede di offerta, alcuna struttura giuridica idonea a colmare tale lacuna. Anche i richiami alla sostituzione o estromissione delle consorziate sono stati ritenuti irrilevanti, trattandosi di una carenza originaria.

Il parere, in definitiva, segna un passaggio di rilievo sul piano pratico: la qualificazione deve essere costruita guardando al soggetto che esegue effettivamente le prestazioni; il cumulo alla rinfusa non è più una scorciatoia automatica; la designazione delle consorziate vincola direttamente la verifica dei requisiti; in mancanza di qualificazione propria, resta solo l’avvalimento ordinario; e il soccorso istruttorio non può essere usato per correggere errori di impostazione dell’offerta. Un cambio di prospettiva che impone ai consorzi stabili una progettazione molto più rigorosa dell’assetto esecutivo e dei relativi presupposti di partecipazione.

 

Si allega: ANAC parere di precontenzioso n. 482 del 10 dicembre 2025.

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Posto che il consorzio di cooperative è un soggetto giuridico autonomo distinto dai consorziati e munito di personalità giuridica, dotato di autonomia giuridica e patrimoniale, le consorziate che ne fanno parte possono partecipare distintamente e autonomamente ad una procedura di gara?

Al quesito deve fornirsi risposta affermativa, in considerazione della progressiva equiparazione operata dalla giurisprudenza amministrativa, sotto il profilo in esame, tra consorzi di cooperative e consorzi stabili (ex multis, TAR Firenze, 6 ottobre 2025, n. 1596; Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2024, n. 3144).